Sostegno alle imprese sociali: agevolazioni e programmi di investimento

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

 

La misura Imprese dell’economia sociale è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Destinatari

Si rivolge alle:

. Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 – provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 – iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)

. Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

. Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Che alla data di presentazione della domanda:

. sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

. sono in regime di contabilità ordinaria;

. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

. hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

. sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;

. hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e dispongono di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei Regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

 

Programmi di investimento

Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

I programmi devono perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017, ossia:

1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

4. conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

I programmi ammissibili, altresì devono essere:

. compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

. ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della disciplina sociale vigente;

. funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa nell’ambito dei settori d’appartenenza.

Le spese sostenute nell’ambito dei programmi d’investimento per essere ammissibili devono essere necessarie alle finalità del programma di investimento proposto, sostenute dall’impresa beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

. suolo aziendale e sue sistemazioni;

. fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi;

. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

. spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

. spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

 

Agevolazioni

Consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Istanza

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico attraverso la compilazione dell’allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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