La giurisprudenza italiana sulle ricette culinarie, la tutela delle ricette ex se e la paternità della ricetta.
- La giurisprudenza italiana sulle ricette culinarie
È possibile tutelare le ricette culinarie? Si tratta di una domanda tutt’altro che oziosa, alla luce dell’importanza che il settore food ha assunto nell’economia nazionale.
Della questione si è occupata, almeno in parte, una decisione giurisprudenziale – la sentenza del Tribunale di Milano n.9763/2013 – dalla quale conviene prendere le mosse, al fine di analizzare la fattispecie.
I giudici meneghini si sono, infatti, pronunciati in senso favorevole alla possibilità che anche una ricetta culinaria possa rientrare nel novero delle opere tutelate dalla legge del diritto d’autore. Questo assunto, però, merita di essere filtrato attraverso la verifica dell’esistenza di importanti presupposti: come la sentenza in parola ritiene, infatti, la tutela autorale può rinvenirsi esclusivamente nella forma espressiva delle ricette. Pertanto, la ricetta, rectius la sua forma espressiva, ai fini di una tutela, deve assumere le caratteristiche di un elaborato creativo.
Per elaborazione creativa si intende un’elaborazione che abbia un riconoscibile apporto creativo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: la creatività, ai fini di una rilevanza giuridica, deve, pertanto, estrinsecarsi in una determinata forma espressiva (cfr. sul punto Cass. n. 9854/2012; Cass. n. 15496/2014; Cass. n.20925/2005).
Nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale di Milano, la controversia aveva ad oggetto l’edizione di un libro di ricette che presentava contenuti espressivi di proprietà di terzi. Invero, l’autore del libro aveva provveduto – senza averne l’autorizzazione – a inserire nella sua opera alcune ricette come esattamente descritte da una terza persona nel suo blog di cucina. Pertanto, il libro di ricette presentava contenuti creativi di proprietà altrui e per questo si concretava una violazione sic et simpliciter della legge sul diritto d’autore.
Ciò che ha fatto propendere i giudici verso una tutela autorale della ricetta in discorso non è stato, quindi, il singolare metodo di preparazione, né tantomeno la realizzazione in sé della ricetta riprodotta, quanto, piuttosto, la forma espressiva utilizzata per descriverne il processo.
- La tutela delle ricette ex se
È chiaro, quindi, che il caso di specie non risponde in maniera esaustiva al dubbio circa l’estensione tout court della tutela autorale alle ricette di cucina. Tutt’altro. Dalla pronuncia in discorso sembrerebbe ricavarsi proprio l’assunto contrario ovvero l’assenza della possibilità di una tutela autorale per le ricette che non abbiano avuto una particolare, nonché creativa, forma espressiva.
Ma questa conclusione potrebbe non essere completamente esatta, dal momento che, a chi scrive, appare che anche ulteriori elementi debbano essere presi in considerazione.
Innanzitutto, occorre comprendere, da un punto di vista tassonomico, cosa si intenda per “ricetta culinaria”, potendosi tale lemma riferire al mero processo di preparazione ovvero al metodo di integrazione degli ingredienti o, ancora, al modo in cui viene espressa la ricetta stessa o, infine, al prodotto finale quale sintesi di tutto ciò. Ci si chiede, a questo punto, cosa accada nel momento in cui una ricetta di un prodotto originale non abbia avuto una propria elaborazione artistica, se non nella fase della realizzazione/esecuzione. È chiaro che il problema inerente alla tutela di una ricetta culinaria, intesa come momento di ideazione del procedimento di preparazione, afferisce al binomio ideazione/realizzazione (del resto una ricetta di un prodotto particolare altro non è che l’elaborazione di un’idea che dovrà poi essere concretata). E se, da un lato, il nostro ordinamento non prevede una tutela autorale per le idee in quanto tali, dall’altro, la fase che precede la realizzazione dell’opera e quindi l’elaborazione dell’idea, riscontra un’unanime esigenza di tutela (pensiamo, ad esempio, alla ormai indiscussa tutela autoriale del format di un programma televisivo).
Ma a questo importante passaggio dobbiamo senz’altro aggiungerne un altro: ai fini di una tutela autoriale è necessario che l’oggetto della tutela stessa presenti il carattere della creatività e della novità. Ora, nel caso di una ricetta e quindi di una elaborazione di idee, come si può effettivamente riscontrare il carattere creativo? È davvero sempre necessario che la ricetta abbia una forma esteriore creativa? È sufficiente che la creatività venga riscontrata nell’originalità relativa alla combinazione di determinati ingredienti?
È risaputo che l’elaborazione di idee, per ottenere tutela, deve presentare un livello minimo di compiutezza espressiva, al di là del contenuto originale e creativo. Pertanto, le ricette, per quanto originalissime, non possono concorrere alla tutela autorale semprechè non assumano altre forme espressive alle quali l’ordinamento estende – in maniera indiscussa – la tutela.
In tal senso, occorre considerare anche il carattere, per dir così, percettivo delle ricette. Le ricette – come osservato dalla migliore dottrina (cfr. A. Musso, Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2008, p. 54) – non sono associate alle facoltà di vista e udito che, storicamente, hanno rappresentato il discrimen concettuale e cognitivo delle opere ricomprese nell’ambito del diritto d’autore.
Alla luce di tale considerazione, si comprende il motivo che induce ad accordare protezione all’aspetto creativo di un blog di ricette, o ad un testo scritto che contenga l’indicazione per la preparazione di piatti, e non alle ricette in sé. Si comprende che la originale combinazione di ingredienti utilizzati per la realizzazione di un particolare piatto non è di per sé suscettibile di tutela.
A questo punto dovrebbe, quindi, concludersi per l’impossibilità di una tutela autorale per le ricette di cucina, in quanto si riscontrerebbe una tutelabilità solo laddove la ricetta sia trasposta in un testo scritto o in una presentazione orale, sempreché coperte dal diritto d’autore.
- La paternità della ricetta
Il problema, come si accennava, si pone di fronte al caso in cui sia necessario tutelare la ricetta in sé, perché, ad esempio, c’è una contestazione in merito alla sua paternità.
Per semplificare la nostra indagine sul punto, pensiamo al caso di un prodotto di pasticceria originale, denominato “A” e ideato dal pasticciere Tizio. Pensiamo inoltre che Tizio non abbia provveduto a scriverne la ricetta ed abbia, invece, provveduto a registrare il marchio e/o il disegno. Pensiamo infine che un altro pasticciere, Caio, assegni alla ricetta del prodotto “A” una forma espressiva creativa: quale tutela possiamo accordare al pasticciere Tizio?
Il quesito non è di pronta soluzione, in quanto molteplici sono gli aspetti da considerare. Invero, nel caso immaginato, il pasticciere Tizio, che ha ideato e realizzato per prima il dolce “A”, non ha provveduto a dare alla sua ricetta forma espressiva e ha, invece, ritenuto idoneo, al fine di evitare rivendicazioni da parte di terzi, provvedere a registrare il nome di “A” come marchio della sua impresa e provvedere a registrare il disegno del prodotto. In questo modo, però, ha certamente favorito la tutela della proprietà industriale – distintamente – del marchio e/o del disegno di “A”. In realtà marchio e disegno rappresentano parti di “A” ma non lo integrano totalmente e, ancor meno, integrano la sua idea. È certo, tuttavia, che il pasticciere Tizio abbia prodotto per primo il dolce denominato “A”, che presenta quella determinata forma esteriore, come descritta nel disegno registrato. Il pasticciere Caio, di contro, ha provveduto, per primo, a scrivere la ricetta di “A” in una originale raccolta.
Stando a quanto detto sinora, la forma originale di scrittura di Tizio trova certamente tutela autorale, nonostante contenga ricette ideate da terzi. Le pretese di Tizio possono, senz’altro, trovare terreno fertile sul piano della proprietà industriale. Pertanto, le posizioni dei due pasticcieri sono entrambe tutelabili ma sotto due diversi profili ed è proprio questa distinzione dei profili che rende impossibile un contrasto giuridicamente rilevante. Pertanto, da un lato, si dovrà accordare tutela autorale a Caio per il suo scritto e, dall’altro, tutela industriale a Tizio per la sua accertata proprietà. In nessuno dei due casi è però data rilevanza alla ricetta di “A” e alla sua paternità.
Si deve dare atto che propendere per una soluzione di questo tipo è alquanto fuorviante, sempreché legally correct. Questo perché la forma espressiva creativa che consente alla ricetta di essere tutelata non deve necessariamente riguardare il momento dell’elaborazione dell’idea, ma può riguardare anche il momento finale ovvero quello in cui viene data esecuzione. Questo sembrerebbe possibile esclusivamente nel caso in cui, vincendo le resistenze di cui sopra, un prodotto culinario possa essere equiparato a un’opera architettonica o a un’opera fotografica. Difatti, questo tipo di opere riscontrano una tutela autorale certamente per la loro forma esteriore ma è chiaro che, laddove siano stati utilizzati particolari processi di lavorazione o particolari materiali, il lavoro finale ingloba tutte le fasi precedenti e crea una sintesi dell’opera che fa senza dubbio capo al suo autore finale (nel caso in cui non si tratti di un’opera collettiva). Seguendo questa logica, dunque, “A”, quale prodotto complesso, realizzato per primo da Tizio, sintetizza tutte le fasi utili alla sua realizzazione e costituisce esso stesso la forma espressiva creativa ultima che è indubbiamente meritevole di tutela. In questo modo Tizio sarà l’autore indiscusso di “A” se e solo se ad “A” possa estendersi tutela proprio come un’opera architettonica e al tempo stesso l’autore di tutti i processi utilizzati per la sua realizzazione, sempreché originali e creativi.
Pertanto, se pure lo scritto di “F” ha un suo spazio vitale parallelo rispetto a quello di “T” (il primo vede la tutela autorale dello scritto e il secondo la tutela della proprietà industriale del marchio e del disegno e, nel caso in cui si riesca a individuare nella ricetta in sé un’opera meritevole di tutela, anche tutela autorale) avendo “F” utilizzato nella sua opera originale un contenuto rilevante giuridicamente di proprietà di “T”, deve inevitabilmente subire la difesa in termini di proprietà intellettuale e, quindi, riconoscere la paternità della ricetta esclusivamente in capo a “T”, proprio come quando in un’opera cinematografica si utilizza un brano musicale di altri a suo completamento.
Questo potrebbe costituire uno slancio interpretativo utile a fondare una pretesa di tutela autorale per le ricette in sé che, altrimenti, rimarrebbero sempre irrilevanti per la proprietà intellettuale, nonché prive del carattere della creatività.
Paola Carmela D’Amato, nata ad Avellino il 5 luglio 1984, avvocato civilista, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II di Napoli.
Dopo una proficua collaborazione con lo Studio legale Sparano ha iniziato l’attività professionale in proprio fondando lo Studio legale D’Amato e dedicandosi, prevalentemente, al diritto della proprietà industriale ed intellettuale.
Assiste diverse aziende campane nella tutela dei marchi.
Assiste aziende di produzione cinematografica nella stipula di contratti e nella gestione legale dei prodotti cinematografici.