I contratti bancari e finanziari cd. “monofirma”

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla validità dei contratti finanziari predisposti con la sola sottoscrizione del cliente riconoscendone la validità

 

L’art. 1325 c.c. prevede che la forma del contratto può essere un requisito essenziale dello stesso, se è espressamente prescritto dalla Legge.

Sia l’art. 117 T.U.B. che l’art. 23 T.U.F. prevedono, con formule analoghe,  che i contratti bancari (T.U.B.) ed i contratti relativi alle prestazioni dei servizi d’investimento ed accessori (T.U.F.) devono essere redatti per iscritto e che un esemplare deve essere consegnato al Cliente.

Si è posto in discussione la validità di quei contratti, bancari e/o finanziari, sottoscritti esclusivamente dal Cliente ovvero ci si è chiesto se la mancanza di una sottoscrizione riferibile all’Intermediario Bancario e/o Finanziario possa incidere sulla validità del contratto.

La questione ha animato la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ed è stata rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 10447/2017) come questione di massima importanza, ex art. 374, II comma, c.p.c..

In precedenza la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare, in ordine ai contratti relativi alle prestazioni di servizi finanziari, la nullità del contratto qualora vi fosse stata la sola sottoscrizione dell’Investitore (Cass. n. 3623/2016; n. 5919/2016; n. 7068/2016; nn. 8395 – 8396/2016), anche se vi erano state isolate pronunce che avevano riconosciuto la validità dei contratti  cd.mono-firma” (Ordinanza del 7.9.2015, n. 17740, in merito ad un contratto di intermediazione finanziaria e Cass. n. 4564/2012, in merito a contratti bancari).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono, pertanto, intervenute con la Sentenza n. 898/2018, affermando il seguente principio: “Il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

Il predetto principio è stato affermato in un contenzioso avente ad oggetto i contratti di servizi finanziari (ex art. 23 del D. Lgs. 58/1998) ma si può ritenere applicabile anche ai contratti bancari, in considerazione delle motivazioni adottate dalla Suprema Corte.

In particolare, la Sentenza ha affermato la necessità per i Giudici di fornire interpretazioni rispondenti al complesso equilibrio tra interessi contrapposti e, nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, è prevista una nullità relativa l’Interprete è tenuto a considerare che la disposizione normativa è rivolta a tutelare un interesse particolare e non già un interesse generale.

L’Interprete è tenuto, quindi, ad individuare, con attenzione, l’ambito della tutela privilegiata prevista dalla norma che deve essere circoscritta nei soli limiti in cui è coinvolto l’interesse particolare protetto dalla disposizione legislativa e ciò per evitare “conseguenze distorte o anche opportunistiche”.

Nel caso in esame ovvero nel caso della disposizione legislativa innanzi richiamata (ex art. 23 del D. Lgs. 58/1998) relativa ai contratti dei servizi finanziari, che prevede da un lato il requisito della forma scritta e dall’altro la consegna della copia al Cliente, l’interesse protetto dall’Ordinamento è quello dell’Investitore di avere modo di conoscere, adeguatamente, i specifici servizi forniti dall’Intermediario, le caratteristiche rilevanti degli stessi e di potere, all’occorrenza, verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione.

La nullità relativa, per difetto di forma, è posta nell’interesse dell’Investitore e la finalità propria della previsione normativa non viene in alcun modo minata, secondo quanto affermato con la Sentenza n. 898/2018, dall’assenza di sottoscrizione riferibile all’Intermediario, che non contribuisce, in alcun modo, a raggiungere la predetta finalità.

Si è, pertanto, affermata l’interpretazione secondo la quale il requisito della forma imposta dall’art. 1325 c.c. va inteso in senso strettamente funzionale e non strutturale, avendo riguardo alla finalità propria della norma in questione.

In conclusione si può affermare che la questione sollevata con l’Ordinanza n. 10447/2017 dalla Prima Sezione Civile, rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite e cioè “se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario” è stata così risolta: 1) la nullità prevista dall’art. 23 T.U.F. è una nullità relativa, che tutela l’interesse dell’Investitore di essere correttamente informato sul contenuto del Contratto e di poter esercitare un adeguato controllo sull’esecuzione dello stesso; 2) la mancanza della sottoscrizione riferibile all’Intermediario non incide sull’interesse tutelato dell’Investitore e, quindi, non consente l’applicazione della sanzione civile prevista dall’Ordinamento.

 

Francesco Mazzella si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli ed ha svolto il tirocinio professionale in Napoli, presso lo studio legale ‘Ernesto e Francesco Procaccini’.
Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, esercita l’attività professionale occupandosi, tra l’altro, del contenzioso civile, con attività prevalente nel settore bancario e finanziario ed intrattenendo diverse collaborazioni professionali.
Nel 2016 si è abilitato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
Dall’aprile del 2017 è stato eletto Presidente della Confprofessioni Campania, partecipa ai lavori del Partenariato Regionale Economico e Sociale della Regione Campania e dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro presso Regione Campania.

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