Centrale Rischi della Banca d’Italia: cos’è e come funziona?

Il Cliente ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per l’illegittima segnalazione “a sofferenza” effettuata dall’Intermediario Bancario.

 

La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un sistema informativo strutturato che raccoglie e fornisce informazioni sull’indebitamento della Clientela degli Istituti Bancari ed ha lo scopo di migliorare la qualità degli impieghi e favorire la stabilità del sistema creditizio nel suo complesso.

Attraverso la Centrale Rischi gli Intermediari ottengono informazioni utili per la valutazione del merito creditizio della Clientela ed, in genere, per la gestione e l’analisi del rischio del Credito, rappresentati da un flusso di dati statistici complessivi sul mercato del Credito.

Gli Intermediari segnalanti, tenuti alla diligenza qualificata del cd. “accorto banchiere”, devono garantire l’esattezza dei dati segnalati ed, in particolare, l’aggiornamento e la veridicità degli stessi, in quanto sono gli unici depositari delle informazioni che generano le segnalazioni che, in caso di errore, devono essere corrette.

Tra le informazioni fornite dagli Intermediari merita, particolare, attenzione la segnalazione “a sofferenza”, dal momento che rappresenta un alert circa la condizione di “insolvenza” del Cliente e, quindi, consente agli Intermediari di effettuare valutazioni prudenziali circa l’opportunità di concedere ulteriore Credito o di mantenere in essere affidamenti in precedenza concessi.

Appare, pertanto, evidente l’estrema rilevanza per l’accesso al Credito Bancario per la Clientela di tale informazione, dal momento che una segnalazione “a sofferenza” effettuata da un Intermediario può precludere al Cliente l’erogazione di nuovo Credito o, addirittura, determinare la revoca di affidamenti già in corso con altri Intermediari.

Proprio per la rilevanza di tale informazione la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, al capitolo II, sezione 2, paragrafo 1.5, rubrica “Sofferenze”, dal 4.3.2010, prevede per l’Intermediario segnalante l’obbligo di inviare una preventiva informazione scritta al Cliente, che deve contenere una motivazione dettagliata e specifica circa le valutazioni effettuate dall’Intermediario in ordine allo stato patrimoniale del Cliente, in modo da consentire allo stesso di essere a conoscenza delle ragioni sottese alla valutazione effettuata dall’Intermediario e, nel caso, di formulare altrettante specifiche e dettagliate contestazioni.

Nell’ipotesi in cui la valutazione effettuata dall’Intermediario non dovesse essere corretta appare possibile configurare una responsabilità in capo all’Intermediario sia di natura contrattuale, per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, che devono essere intesi come fonte di integrazione del contratto intercorso tra le parti, richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1374 e 1375 c.c. sia di natura extracontrattuale, per la violazione di diritti dell’oggetto leso (Tribunale di Verona 27.4.2014).

La Giurisprudenza ritiene che si possa proporre cumulativamente sia l’azione contrattuale sia quella extracontrattuale essendo, tra l’altro, possibile anche configurare, per un medesimo caso concreto, il concorso tra titoli di responsabilità (Cassazione Civile, Sezione I, 21.6.1999, n. 6233).

Va, inoltre, considerato che l’illegittima segnalazione “a sofferenza da parte dell’Intermediario può generare per il Cliente segnalato un danno di natura patrimoniale, rappresentato dalle conseguenze negative di carattere economiche connesse alla segnalazione ed, in particolare, connesse ad eventuali revoche di affidamenti in essere presso altri Intermediari o per la mancata erogazione di ulteriore Credito.

Nel contempo, l’illegittima segnalazione “a sofferenza può generare un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla lesione all’immagine e, nel caso di soggetti imprenditori, alla reputazione commerciale.

Merita, infine, adeguata considerazione la determinazione del danno occorso al Cliente nel caso di erronea, o meglio, illegittima segnalazione “a sofferenza” effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, considerato che può risultare difficoltoso, per il danneggiato, fornire specifica e dettagliata prova dell’entità del danno subito.

In proposito è bene evidenziare che gli artt. 1256 e 2056 c.c. consentono, espressamente, di determinare equitativamente l’entità del risarcimento del danno nel caso in cui risulti impossibile o, comunque, estremamente difficoltoso fornire la prova dell’entità del pregiudizio sofferto dal danneggiato, sempre a condizione che risulti certa l’esistenza del pregiudizio sofferto (Cass. n. 8421/2011).

Francesco Mazzella si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli ed ha svolto il tirocinio professionale in Napoli, presso lo studio legale ‘Ernesto e Francesco Procaccini’.
Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, esercita l’attività professionale occupandosi, tra l’altro, del contenzioso civile, con attività prevalente nel settore bancario e finanziario ed intrattenendo diverse collaborazioni professionali.
Nel 2016 si è abilitato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
Dall’aprile del 2017 è stato eletto Presidente della Confprofessioni Campania, partecipa ai lavori del Partenariato Regionale Economico e Sociale della Regione Campania e dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro presso Regione Campania.

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