Scioglimento anticipato della comunione legale

Separazione dei coniugi: quando si ha lo scioglimento anticipato della comunione dei beni?

 

L’ingresso nel nostro ordinamento della legge 55/2015 la cosiddetta legge sul “divorzio breve” oltre a ridurre i termini i termini per la presentazione della domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha portato una seconda novità che riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.

L’art. 2 modifica l’art. 191 c.c. inserendo un’ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, quindi non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.

Questa modifica legislativa consente pertanto ai coniugi di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale evitando così una serie di situazioni negative: che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio;  che gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa; che un coniuge potesse disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.

A tal proposito lo stesso articolo della legge di riforma stabilisce che l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.

Alessandro Senatore, nato a Napoli il 7 giugno 1959, avvocato patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione, si è laureato in giurisprudenza nel 1984.presso l’Università Federico II di Napoli
Nel 1988 ha fondato  lo Studio Legale Senatore che svolge la propria attività nel settore civile.
La sua solida formazione professionale, consolidata da una vasta esperienza nell’ambito del contenzioso, gli ha permesso di dedicarsi, con particolare attenzione, agli aspetti riguardanti la materia del diritto di famiglia e delle successioni
Mediatore Sistemico Familiare presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale Familiare (ISPPREF ) di Napoli è fautore della mediazione, come pratica efficace per la soluzione dei conflitti
Consigliere del Presidente dell’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nel 2014/2015 è da anni componente della Commissione di Diritto Matrimoniale di questo importante organismo internazionale.

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Il sovraindebitamento incolpevole

Piano del consumatore: strumento per una rinnovata serenità familiare

 

Tantissimi sono i casi di cittadini italiani che con sacrifici hanno realizzato il desiderio di garantire un “tetto coniugale” al proprio nucleo familiare impegnandosi con un contratto di mutuo ipotecario; per tanti motivi si sono poi trovati nell’incolpevole impossibilità di pagare le rate del mutuo, accedendo spesso anche nel violento mondo dei piccoli finanziamenti, del tutto illusori per una concreta ripresa, anzi spessissimo fonte di aggravio anche di preoccupazioni: versando, in ultimo, in uno stato di sovraindebitamento.

Il Tribunale di Napoli nel 2015 e di recente nel marzo del 2017 ha accolto le richieste di due famiglie “liberandole” dal peso di debiti non più sostenibili, autorizzando il pagamento di rate finalmente commisurate a quanto effettivamente è risultato per loro pagabile nel mantenimento di   una dignitosa esistenza, anche con riduzione, riscontrandone i presupposti di legge, del complessivo debito e soprattutto consentendo una ripresa della vita nel rispetto delle regole e degli impegni assunti.

Gli artefici di tali risultati sono l’avvocato al quale si sono affidati i coniugi e il gestore della crisi (cioè il soggetto terzo previsto per legge che agisce quale Organismo di Composizione della Crisi – OCC) con l’innegabile abnegazione di magistrati che hanno creduto nella Legge n.3 del 2012.

Entrambi i provvedimenti si articolano in una parte iniziale definibile “descrittivo- ricognitiva” nella quale i magistrati riportano quanto illustrato nella proposta dal consumatore, come detto, redatta dall’avvocato con l’assistenza dell’OCC, supportata da idonea documentazione relativamente alla situazione debitoria da raffrontarsi con i beni e i redditi del proponente (cd. attivo).

Massima attenzione è stata posta dall’avvocato nel descrivere e documentare la sussistenza dei presupposti di legge (art. 7, co. 2, L. 3/2012) che il magistrato ha accuratamente verificato: “ l’istante ha dichiarato: a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’ art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo ( e, quindi, di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis); c) di essersi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina non solo la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ma anche la definitiva incapacità di adempierle ( art. 6, 2 co. Lett a) “.

Ulteriore presupposto è il sussistere per i coniugi consumatori di uno stato di sovraindebitamento, intendendo per esso, “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Nel primo caso il consumatore «stante la perdita del lavoro, da alcuni anni versava in una situazione di grave crisi finanziaria, con un costante trend negativo, da cui l’impossibilità di adempiere tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni contratte nei confronti dei creditori».

Immediatamente dopo, nell’impostazione della proposta, è stato rimarcato “L’attivo destinabile alla procedura”, rappresentando in esso la sua concreta descrizione (art. 8, co.1 , L . 3/2012, laddove afferma che « la proposta di accordo  di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma…».)

Un impegno altamente professionale da parte dell’avvocato e dell’OCC ha consentito ai magistrati di svolgere con puntualità le dovute indagini confermative sulla ragionevolezza della proposta e sulla mancanza di colposità da parte dei proponenti così da fissare, nel rispetto del termine massimo di 60 giorni, la prevista udienza.

Nella peculiare procedura a tutela dei consumatori è volutamente esclusa una fase di negoziazione con i creditori e diviene essenziale il controllo sulla legalità, sulla fattibilità e sulla convenienza del Piano o meglio di meritevolezza etica della condotta debitoria.

A mio parere, il tema della meritevolezza e/o diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni è particolarmente rilevante e deve risultare da una corretta impostazione della proposta introduttiva. Occorre dare compiutamente conto della situazione patrimoniale e differenziarla in attivo e passivo (entrambe da descrivere analiticamente e da documentate) per consentire le dovute verifiche sulla sussistenza della capacità patrimoniale del debitore a far fronte alla rata del mutuo al momento della stipulazione dello stesso (finalizzate a garantire un tetto coniugale, in alternativa al pagamento di un canone di locazione). La diligenza del debitore è desumibile dai regolari versamenti sino all’ anno corrispondente alla perdita del lavoro.

In tal modo il teorico concetto di diligenza di cui ai sensi dell’ art.9, co. 3bis, lett a), L.3/2012 assume una sua precisa coloritura: a) gli obblighi pecuniari devono essere contratti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere; b) tale prerogativa deve non essere solo iniziale, ma deve mantenersi nell’esecuzione del rapporto ed interrompersi solo per un comprovato e giustificato motivo sopravvenuto; c) che le obbligazioni sono assunte per uno scopo meritevole.  Tale diligenza del consumatore può ritenersi, quindi, alla base anche dell’espressa previsione del sindacato di “meritevolezza” del debitore di cui al successivo art. 12 bis, co. 3, L. 3/2012.

Tale impostazione è confermata nel primo provvedimento dove è, infatti, precisato: può, quindi, anche ai sensi dell’ art. 12 bis, co. 3 affermarsi che il debitore non ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

La più recente ordinanza del Tribunale di Napoli del 2017 affronta anche un’ulteriore delicato profilo della legge (art.8 co.4 L.3/2012). Il magistrato con estremo coraggio afferma che detto comma “non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano … in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovraindebitamento, almeno per quanto riguarda il paiano del consumatore” .

Gli innumerevoli sforzi per rendere applicabile la normativa alle primarie esigenze di coloro che aspirano a mantenere la casa pagando rate effettivamente sostenibili (e non certo con il limite massimo di dodici mesi come letteralmente è scritto) hanno raggiunto l’auspicato risultato. Il comune spirito di chi ne è stato partecipe (avvocati – OCC e magistrato) è stato quello da sempre idealizzato e cioè che si entri nel cuore della disciplina da applicare e che di essa se ne svolga una lettura orientata alla sua reale e logica applicazione, superando anche contraddizioni di natura meramente formale.

In entrambi i casi si è avuto un successo anche in termini temporali perché le rispettive definitive ordinanze di omologazione sono state depositata pochi giorni dopo l’udienza dando una tempestiva risposta di giustizia. Con esse si sono autorizzati i proponenti a “ liberarsi” dai propri debiti, mediante il pagamento degli stessi per un importo inferiore e rateizzato nel tempo, con il vantaggio di far definitivamente cessare le richieste di pagamento fin troppo spesso invasive e demoralizzanti per chi sa di non avere colpe.

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Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965
Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
Presidente dei Collegio dei probiviri della Camera degli Avvocati Civili di Napoli (già segretario e tesoriere)

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Divorzio: dopo quanto tempo posso richiederlo

Quanto tempo deve trascorrere dalla separazione prima di poter chiedere il divorzio?

 

Con l’ingresso nel nostro ordinamento della legge 55/2015 la cosiddetta legge sul “divorzio breve” il legislatore ha ridotto i termini per la presentazione della domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se prima della riforma occorreva attendere 3 anni a decorrere dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, oggi l’art 1 della nuova legge stabilisce che:

1. Se c’è stata una separazione giudiziale

si riduce da tre anni a dodici mesi il termine per la presentazione della domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Se c’è stata una separazione consensuale, anche nel caso in cui c’è stata trasformazione da giudiziale in consensuale:

si riduce a sei mesi il termine per la presentazione della domanda diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Perché la separazione consensuale abbia effetto è necessaria sia omologata dal Tribunale che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente.

In entrambi i casi :

  • il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
  • resta in piedi il requisito della durata della separazione, protrattasi ininterrottamente nel periodo richiesto per la proposizione della domanda, resta in vita.

Va detto che nel caso in cui venga a verificarsi un’interruzione della separazione, e il coniuge convenuto non voglia divorziare, spetta alla parte convenuta formulare  tale eccezione.

3. Se c’è stata separazione raggiunta a seguito di convenzione di negoziazione assistita

Anche in questo caso, pur non essendo specificato nel testo di legge, il termine è di sei mesi che decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero

dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’art. 3 della legge, infine, disciplina la fase transitoria e prevede che tali norme si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

Riferimenti normativi

Legge 55/2015 (divorzio breve)

Articolo 1
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Alessandro Senatore, nato a Napoli il 7 giugno 1959, avvocato patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione, si è laureato in giurisprudenza nel 1984.presso l’Università Federico II di Napoli
Nel 1988 ha fondato  lo Studio Legale Senatore che svolge la propria attività nel settore civile.
La sua solida formazione professionale, consolidata da una vasta esperienza nell’ambito del contenzioso, gli ha permesso di dedicarsi, con particolare attenzione, agli aspetti riguardanti la materia del diritto di famiglia e delle successioni
Mediatore Sistemico Familiare presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale Familiare (ISPPREF ) di Napoli è fautore della mediazione, come pratica efficace per la soluzione dei conflitti
Consigliere del Presidente dell’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nel 2014/2015 è da anni componente della Commissione di Diritto Matrimoniale di questo importante organismo internazionale.

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Coniuge divorziato e TFR

Una donna già separata legalmente dal marito ha diritto a richiedere, in sede di divorzio, una percentuale del TFR percepito dal marito prima della richiesta di divorzio?

 

La risposta è negativa.

L’art. 12 bis l. n. 898/1970 prevede che solo il coniuge titolare di un assegno di divorzio possa chiedere e ottenere il 40% dell’indennità totale di fine rapporto percepita dall’altro coniuge e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La giurisprudenza, in maniera uniforme, ha interpretato la norma nel senso di ritenere che l’ex coniuge cui sia riconosciuto un assegno di divorzio ha diritto alla quota del TFR, come sopra calcolata, solo se e quando questo è stato percepito dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio (Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24421Cass. 14 novembre 2008, n. 27233 )

Del resto qualora l’ex coniuge abbia percepito il TFR,  dopo la separazione ma prima del deposito del divorzio, in sede divorzile si terrà conto di questa circostanza  ai fini delle capacità economiche dell’obbligato all’assegno (Cass. 10 marzo 2005, n. 5283 ; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14459)

Conseguentemente nel caso in esame nel quale il marito ha percepito  l’indennità di fine rapporto dopo la separazione ma prima del deposito del divorzio, la moglie non avrà alcun diritto sul TFR percepito dal marito, il cui importo dovrà, però, essere correttamente valorizzato – in concorso con gli altri elementi di cui all’art. 5 ln. 898/1970 – nel giudizio sull’an e sul quantum dell’assegno di divorzio.

Riferimenti normativi :

* Art. 12-bis. l.n. 898/1970

  1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
  2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio

* Art. 5. l.n. 898/1970

  1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
  2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
  3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
  4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
  5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
  6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
  7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
  8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
  9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
  10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
  11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze .

Alessandro Senatore, nato a Napoli il 7 giugno 1959, avvocato patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione, si è laureato in giurisprudenza nel 1984 presso l’Università Federico II di Napoli.
Nel 1988 ha fondato  lo Studio Legale Senatore che svolge la propria attività nel settore civile.
La sua solida formazione professionale, consolidata da una vasta esperienza nell’ambito del contenzioso, gli ha permesso di dedicarsi, con particolare attenzione, agli aspetti riguardanti la materia del diritto di famiglia e delle successioni
Mediatore Sistemico Familiare presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale Familiare (ISPPREF ) di Napoli è fautore della mediazione, come pratica efficace per la soluzione dei conflitti
Consigliere del Presidente dell’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nel 2014/2015 è da anni componente della Commissione di Diritto Matrimoniale di questo importante organismo internazionale.

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La tutela del diritto d’autore per la creazione di ricette culinarie

La giurisprudenza italiana sulle ricette culinarie, la tutela delle ricette ex se e la paternità della ricetta.

 

  1. La giurisprudenza italiana sulle ricette culinarie

È possibile tutelare le ricette culinarie? Si tratta di una domanda tutt’altro che oziosa, alla luce dell’importanza che il settore food ha assunto nell’economia nazionale.

Della questione si è occupata, almeno in parte, una decisione giurisprudenziale – la sentenza del Tribunale di Milano n.9763/2013 – dalla quale conviene prendere le mosse, al fine di analizzare la fattispecie.

I giudici meneghini si sono, infatti, pronunciati in senso favorevole alla possibilità che anche una ricetta culinaria possa rientrare nel novero delle opere tutelate dalla legge del diritto d’autore. Questo assunto, però, merita di essere filtrato attraverso la verifica dell’esistenza di importanti presupposti: come la sentenza in parola ritiene, infatti, la tutela autorale può rinvenirsi esclusivamente nella forma espressiva delle ricette. Pertanto, la ricetta, rectius la sua forma espressiva, ai fini di una tutela, deve assumere le caratteristiche di un elaborato creativo.

Per elaborazione creativa si intende un’elaborazione che abbia un riconoscibile apporto creativo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: la creatività, ai fini di una rilevanza giuridica, deve, pertanto, estrinsecarsi in una determinata forma espressiva (cfr. sul punto Cass. n. 9854/2012; Cass. n. 15496/2014; Cass. n.20925/2005).

Nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale di Milano, la controversia aveva ad oggetto l’edizione di un libro di ricette che presentava contenuti espressivi di proprietà di terzi. Invero, l’autore del libro aveva provveduto – senza averne l’autorizzazione – a inserire nella sua opera alcune ricette come esattamente descritte da una terza persona nel suo blog di cucina. Pertanto, il libro di ricette presentava contenuti creativi di proprietà altrui e per questo si concretava una violazione sic et simpliciter della legge sul diritto d’autore.

Ciò che ha fatto propendere i giudici verso una tutela autorale della ricetta in discorso non è stato, quindi, il singolare metodo di preparazione, né tantomeno la realizzazione in sé della ricetta riprodotta, quanto, piuttosto, la forma espressiva utilizzata per descriverne il processo.

  1. La tutela delle ricette ex se

È chiaro, quindi, che il caso di specie non risponde in maniera esaustiva al dubbio circa l’estensione tout court della tutela autorale alle ricette di cucina. Tutt’altro. Dalla pronuncia in discorso sembrerebbe ricavarsi proprio l’assunto contrario ovvero l’assenza della possibilità di una tutela autorale per le ricette che non abbiano avuto una particolare, nonché creativa, forma espressiva.

Ma questa conclusione potrebbe non essere completamente esatta, dal momento che, a chi scrive, appare che anche ulteriori elementi debbano essere presi in considerazione.

Innanzitutto, occorre comprendere, da un punto di vista tassonomico, cosa si intenda per “ricetta culinaria”, potendosi tale lemma riferire al mero processo di preparazione ovvero al metodo di integrazione degli ingredienti o, ancora, al modo in cui viene espressa la ricetta stessa o, infine, al prodotto finale quale sintesi di tutto ciò. Ci si chiede, a questo punto, cosa accada nel momento in cui una ricetta di un prodotto originale non abbia avuto una propria elaborazione artistica, se non nella fase della realizzazione/esecuzione. È chiaro che il problema inerente alla tutela di una ricetta culinaria, intesa come momento di ideazione del procedimento di preparazione, afferisce al binomio ideazione/realizzazione (del resto una ricetta di un prodotto particolare altro non è che l’elaborazione di un’idea che dovrà poi essere concretata). E se, da un lato, il nostro ordinamento non prevede una tutela autorale per le idee in quanto tali, dall’altro, la fase che precede la realizzazione dell’opera e quindi l’elaborazione dell’idea, riscontra un’unanime esigenza di tutela (pensiamo, ad esempio, alla ormai indiscussa tutela autoriale del format di un programma televisivo).

Ma a questo importante passaggio dobbiamo senz’altro aggiungerne un altro: ai fini di una tutela autoriale è necessario che l’oggetto della tutela stessa presenti il carattere della creatività e della novità. Ora, nel caso di una ricetta e quindi di una elaborazione di idee, come si può effettivamente riscontrare il carattere creativo? È davvero sempre necessario che la ricetta abbia una forma esteriore creativa? È sufficiente che la creatività venga riscontrata nell’originalità relativa alla combinazione di determinati ingredienti?

È risaputo che l’elaborazione di idee, per ottenere tutela, deve presentare un livello minimo di compiutezza espressiva, al di là del contenuto originale e creativo. Pertanto, le ricette, per quanto originalissime, non possono concorrere alla tutela autorale semprechè non assumano altre forme espressive alle quali l’ordinamento estende – in maniera indiscussa – la tutela.

In tal senso, occorre considerare anche il carattere, per dir così, percettivo delle ricette. Le ricette – come osservato dalla migliore dottrina (cfr. A. Musso, Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2008, p. 54) – non sono associate alle facoltà di vista e udito che, storicamente, hanno rappresentato il discrimen concettuale e cognitivo delle opere ricomprese nell’ambito del diritto d’autore.

Alla luce di tale considerazione, si comprende il motivo che induce ad accordare protezione all’aspetto creativo di un blog di ricette, o ad un testo scritto che contenga l’indicazione per la preparazione di piatti, e non alle ricette in sé. Si comprende che la originale combinazione di ingredienti utilizzati per la realizzazione di un particolare piatto non è di per sé suscettibile di tutela.

A questo punto dovrebbe, quindi, concludersi per l’impossibilità di una tutela autorale per le ricette di cucina, in quanto si riscontrerebbe una tutelabilità solo laddove la ricetta sia trasposta in un testo scritto o in una presentazione orale, sempreché coperte dal diritto d’autore.

  1. La paternità della ricetta

Il problema, come si accennava, si pone di fronte al caso in cui sia necessario tutelare la ricetta in sé, perché, ad esempio, c’è una contestazione in merito alla sua paternità.

Per semplificare la nostra indagine sul punto, pensiamo al caso di un prodotto di pasticceria originale, denominato “A” e ideato dal pasticciere Tizio. Pensiamo inoltre che Tizio non abbia provveduto a scriverne la ricetta ed abbia, invece, provveduto a registrare il marchio e/o il disegno. Pensiamo infine che un altro pasticciere, Caio, assegni alla ricetta del prodotto “A” una forma espressiva creativa: quale tutela possiamo accordare al pasticciere Tizio?

Il quesito non è di pronta soluzione, in quanto molteplici sono gli aspetti da considerare. Invero, nel caso immaginato, il pasticciere Tizio, che ha ideato e realizzato per prima il dolce “A”, non ha provveduto a dare alla sua ricetta forma espressiva e ha, invece, ritenuto idoneo, al fine di evitare rivendicazioni da parte di terzi, provvedere a registrare il nome di “A” come marchio della sua impresa e provvedere a registrare il disegno del prodotto. In questo modo, però, ha certamente favorito la tutela della proprietà industriale – distintamente – del marchio e/o del disegno di “A”. In realtà marchio e disegno rappresentano parti di “A” ma non lo integrano totalmente e, ancor meno, integrano la sua idea. È certo, tuttavia, che il pasticciere Tizio abbia prodotto per primo il dolce denominato “A”, che presenta quella determinata forma esteriore, come descritta nel disegno registrato. Il pasticciere Caio, di contro, ha provveduto, per primo, a scrivere la ricetta di “A” in una originale raccolta.

Stando a quanto detto sinora, la forma originale di scrittura di Tizio trova certamente tutela autorale, nonostante contenga ricette ideate da terzi. Le pretese di Tizio possono, senz’altro, trovare terreno fertile sul piano della proprietà industriale. Pertanto, le posizioni dei due pasticcieri sono entrambe tutelabili ma sotto due diversi profili ed è proprio questa distinzione dei profili che rende impossibile un contrasto giuridicamente rilevante. Pertanto, da un lato, si dovrà accordare tutela autorale a Caio per il suo scritto e, dall’altro, tutela industriale a Tizio per la sua accertata proprietà. In nessuno dei due casi è però data rilevanza alla ricetta di “A” e alla sua paternità.

Si deve dare atto che propendere per una soluzione di questo tipo è alquanto fuorviante, sempreché legally correct. Questo perché la forma espressiva creativa che consente alla ricetta di essere tutelata non deve necessariamente riguardare il momento dell’elaborazione dell’idea, ma può riguardare anche il momento finale ovvero quello in cui viene data esecuzione. Questo sembrerebbe possibile esclusivamente nel caso in cui, vincendo le resistenze di cui sopra, un prodotto culinario possa essere equiparato a un’opera architettonica o a un’opera fotografica. Difatti, questo tipo di opere riscontrano una tutela autorale certamente per la loro forma esteriore ma è chiaro che, laddove siano stati utilizzati particolari processi di lavorazione o particolari materiali, il lavoro finale ingloba tutte le fasi precedenti e crea una sintesi dell’opera che fa senza dubbio capo al suo autore finale (nel caso in cui non si tratti di un’opera collettiva). Seguendo questa logica, dunque, “A”, quale prodotto complesso, realizzato per primo da Tizio, sintetizza tutte le fasi utili alla sua realizzazione e costituisce esso stesso la forma espressiva creativa ultima che è indubbiamente meritevole di tutela. In questo modo Tizio sarà l’autore indiscusso di “A” se e solo se ad “A” possa estendersi tutela proprio come un’opera architettonica e al tempo stesso l’autore di tutti i processi utilizzati per la sua realizzazione, sempreché originali e creativi.

Pertanto, se pure lo scritto di “F” ha un suo spazio vitale parallelo rispetto a quello di “T” (il primo vede la tutela autorale dello scritto e il secondo la tutela della proprietà industriale del marchio e del disegno e, nel caso in cui si riesca a individuare nella ricetta in sé un’opera meritevole di tutela, anche tutela autorale) avendo “F” utilizzato nella sua opera originale un contenuto rilevante giuridicamente di proprietà di “T”, deve inevitabilmente subire la difesa in termini di proprietà intellettuale e, quindi, riconoscere la paternità della ricetta esclusivamente in capo a “T”, proprio come quando in un’opera cinematografica si utilizza un brano musicale di altri a suo completamento.

Questo potrebbe costituire uno slancio interpretativo utile a fondare una pretesa di tutela autorale per le ricette in sé che, altrimenti, rimarrebbero sempre irrilevanti per la proprietà intellettuale, nonché prive del carattere della creatività.

Paola Carmela D’Amato, nata ad Avellino il 5 luglio 1984, avvocato civilista, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II di Napoli.
Dopo una proficua collaborazione con lo Studio legale Sparano ha iniziato l’attività professionale in proprio fondando lo Studio legale D’Amato e dedicandosi, prevalentemente, al diritto della proprietà industriale ed intellettuale.
Assiste diverse aziende campane nella tutela dei marchi.
Assiste aziende di produzione cinematografica nella stipula di contratti e nella gestione legale dei prodotti cinematografici.

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Processo civile minorile

Le garanzie costituzionali e i doveri genitoriali

 

La tutela del minore all’interno delle nuove norme e del sistema garantista predisposto dal legislatore risente fondamentalmente della trasformazione del concetto di famiglia.

Nella famiglia del terzo millennio  trovano accesso le libertà fondamentali della persona, imprescindibili, anzi arricchite da quelle del ruolo esercitato all’interno del gruppo. Si assiste ad un’osmosi continua tra “dentro” e “fuori”, una continuità mai percepita nella tutela dei diritti della persona tra il pubblico ed il privato.

La tutela della persona non si affievolisce nella famiglia, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano una diversa protezione a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare. Vengono sottolineati attraverso interessanti e critici passaggi giurisprudenziali i nuovi contenuti dei doveri coniugali e genitoriali, che vedono protagonisti la solidarietà, il sostegno attivo, il rispetto delle singole individualità, l’attenzione alle esigenze personali, senza schemi precostituiti, finalizzati a garantire il perfetto inserimento nel contesto sociale e la partecipazione. Sembra che la grande rivoluzione sia immaginare un privato che aiuti a collocare fuori la persona. La famiglia diventa quindi sintesi del processo di conoscenza, come esperienza affettiva e di cura.. In un’ottica idealtipica weberiana l’amore di cui parla il legislatore non e’ il fine ma lo strumento che consente una sana espansione della persona. Non può trovare ingresso nella prassi giuridica un’affermazione di genitorialità priva dei contenuti descritti, si evolve, quindi, il concetto di educazione andando a fondare proprio l’idoneità genitoriale. L’elemento fondante la responsabilità genitoriale è l’educazione.

Essa si configura come un munus affermato all’art.30C per i genitori, riconosciuto all’interno dell’autonomia che l’art.2 C. attribuisce alla famiglia, contemperato dai  limiti posti dagli artt. 2,8,19, 21 C.

Le libertà di culto, di pensiero, di stampa, libertà di associazione politica, rispetto alle formazioni sociali, sono considerate alla stregua di diritti indeclinabili del minore naturalmente capace, un nucleo base, dunque, che deve essere assunto a modello dell’azione pedagogica dei genitori integrando la serie di diritti e doveri loro assegnati dal primo comma dell’art.30C

Questo dovere si è sostanziato negli anni di nuovi contenuti rispetto a cosa e rispetto al come.

L’ambito genitoriale si delinea attraverso un gioco di cerchi concentrici in cui vengono definiti i limiti massimi e minimi usando come parametri il welfare del minore, il pregiudizio e la violazione dell’ordine pubblico.

Il pregiudizio non è predeterminato così come il welfare, ma, soccorrono a identificarlo vari indicatori psicosociali che permettono di contestualizzare le diverse modalità socio-ambientali, culturali ed economiche, in cui si vanno a misurare i bisogni e la mancanza di tutela degli stessi.

Più precisamente le norme che menzionano le esigenze, i bisogni, rinviando alla famiglia considerata nella sua totalità, si riferiscono però agli interessi della singola famiglia quali emergono dalla concreta esperienza di vita, di quella famiglia della quale eventualmente il giudice debba occuparsi per valutare diritti e doveri dei coniugi e dei figli e per apprezzarne la condotta in termini di adeguatezza o di difformità dagli standards esigibili.

E’ fondamentale quindi il concetto innovativo di famiglia e i nuovi doveri che definisce, quale ad es. descritto nella sentenza 18/4- 10/5/2005 n.9801 Costituisce infatti acquisizione da tempo condivisa che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione al quale il c.c. del 1942 era rimasto ancorato, e’ stato superato da quello di famiglia comunità i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura come luogo d’incontro e di vita comune dei suoi membri come sede di autorealizzazione e di crescita segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli nell’ambito della quale i singoli componenti ricevono tutela come persone in adesione al disposto di cui all’art.2 C.  La storia della giustizia minorile ha condotto di pari passo al riconoscimento del diritto all’educazione del minore, quale interesse pubblico e della collettività di appartenenza ed infine al diritto del minore all’educazione quale posizione soggettiva meritevole di tutela a prescindere dai vantaggi del contesto sociale circostante con conseguente evoluzione della finalità delle procedure minorile dirette, in un primo tempo, a disporre un intervento sostitutivo o suppletivo dell’azione educativa dei genitori e soltanto in un secondo tempo alla pronuncia di una decisione sulla condizione giuridica del minore. Tale premessa  (il diritto del minore a crescere in una famiglia adeguata al compito di formazione) e’ indispensabile per comprendere come il processo minorile vada ad incidere sul conflitto tra il diritto-dovere dei genitori ad assolvere il compito di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, potendo la decisione giungere ad una definitiva declaratoria dello stato di abbandono e della estromissione del figlio dal nucleo di appartenenza. La gravità delle situazioni affrontate ha reso opportuna la previsione di strumenti processuali duttili, ispirati a criteri di urgenza, immediatezza delle decisioni ed officiosità dell’istruttoria. L’affermarsi quindi di una progressiva tendenza a giurisdizionalizzare i rapporti afferenti alla funzione di protezione del minore ha origine in una istanza di garanzia che soltanto attraverso l’attribuzione al giudice della detta funzione si e’ ritenuto di poter assicurare, potendo il giudice non soltanto esercitare un’assistenza e salvaguardia dell’infanzia abbandonata ma soprattutto interferire sulla volontà genitoriale attraverso un controllo dei poteri-doveri loro spettanti in funzione dell’interesse del figlio. Da ciò nasce l’esigenza di garantire la partecipazione e la difesa di tutti i soggetti interessati. La L. 149/01 che ha modificato la 184/83 recependo i principi espressi nella Convenzione adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con la L. 20/3/2003 n. 77 (ascolto del minore) ha delineato una modifica del processo civile minorile con la previsione di una partecipazione di tutte le parti chiamate tra cui anche il minore rivestito di un’autonoma veste processuale e pur attribuendo al Pubblico Ministero il potere di iniziativa, ha lasciato comunque al giudice la possibilità di intervenire in via di urgenza anche in assenza dei difensori salva la necessita’ di ratifica successiva e con le garanzie della difesa. La legge ha fissato alcuni principi: 1) l’avvocato del minore in ogni provvedimento relativo  a questioni di potestà e non solo in caso di conflitto di interessi, e questo  e’ l’ovvia conseguenza della natura dei procedimenti aventi ad oggetto condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli minori; 2) il principio della obbligatorietà della difesa tecnica del minore; 3) la nomina di un avvocato a prescindere dalla capacita’ di discernimento del minore. Con la medesima riforma e’ stato affermato il diritto del minore all’affidamento etero-familiare nelle situazioni di difficoltà del nucleo di origine con conseguente trasferimento in tutto o in parte, da un lato delle espressioni della responsabilità genitoriale quali il  mantenimento,  l’educazione e l’ istruzione in capo agli affidatari nelle ipotesi di limitazione o ablazione della stessa incidendo in tal modo sulla titolarità spettante ai genitori, dall’altro lato consentendo al minore di esprimere il proprio parere o consenso per la prosecuzione o sospensione dell’affidamento stesso ed attribuendogli, dunque, un valore di partecipazione essenziale al processo stesso.

Quindi in linea generale si afferma il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma, al contempo, si richiede al nucleo originario un’adeguatezza tale da garantire l’inserimento e la crescita del minore quale cittadino in formazione. Si attribuisce e si riconosce la valenza della famiglia come primaria agenzia formativa.

D’altra parte la capacità affettiva, con la quale si indica generalmente la capacità genitoriale anche nella individuazione delle coppie pronte all’adozione, si sostanzia proprio dei tre indicatori di cui alla Costituzione, mantenere, educare, istruire; indicatori ormai inscindibili nella valutazione del giudice minorile e che possono essere surrogati e/o integrati da risorse dello stato sociale solo per breve tempo, considerando , per cassazione costante, una inadeguatezza senza possibilità come dire di rinascita anche il mancato reperimento di strumenti idonei al superamento dei propri problemi.

Nata a Napoli il 24/08/55 si e’ laureata in giurisprudenza nel 1982, presso l’Universita’ di Napoli,  discutendo una tesi finale sperimentale sull’imputabilita’ dei tossicodipendenti alla luce della L. basaglia.
Segue il corso biennale del CRF di animatore di comunita’ psichiatrica discutendo la tesi finale Il nuovo concetto di salute mentale.
Segue master Psicologia della comunicazione
Segue il corso seminariale biennale Mediazione familiare, conflittualita’ di coppia e responsabilita’ genitoriale presso l’Universita’ degli Studi di Napoli, discutendo la tesi finale La mediazione familiare, storia e modalita’ di approccio (2003)
Segue il master in diritto di famiglia presso il CEIDA in Roma e discute la tesi finale La genitorialita’ giuridica e le liberta’ fondamentali(2005)
Esercita la professione di avvocato civilista con studio in Napoli: ambiti prevalenti diritto di famiglia e minori, responsabilita’ civile, amministrazione di sostegno.

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