Cassazione civile , 27 febbraio 2013, n.4847, sez. un.

Al coniuge superstite spettano sempre i diritti d’uso e di abitazione sulla casa familiare

Successione legittima e necessaria – Successione del coniuge superstite – Diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del de cuius ex art. 540, comma 2, c.c. – Successione legittima – Attribuzione quantitativa aggiuntiva rispetto alla quota di cui agli art. 581 e 582 c.c. – Sussistenza – Riduzione delle porzioni secondo la disciplina del concorso prevista dall’art. 553 c.c. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

 

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli art. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540 comma 2 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 553 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”.

 

 

Nota

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013 ha affermato che nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configurano come prelegati ex lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.. Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto di tale attribuzione.

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