Agenti di commercio: indennità anche in prova
Agli agenti di commercio spettano risarcimenti e indennità anche se il
contratto viene rescisso durante il periodo di prova.
Gli agenti di commercio hanno diritto a percepire l’indennità e il
risarcimento di eventuali danni anche qualora la cessazione del
contratto avvenga durante il periodo di prova.
Lo specifica la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 aprile
2018 relativa alla causa C 645/16, analizzando la vicenda relativa a un
contratto stipulato tra due società per la vendita di unità immobiliari che
prevedeva un periodo di prova di un anno, durante il quale ciascuna
delle due parti aveva diritto di procedere alla risoluzione con preavviso.
La risoluzione del contratto è di fatto arrivata in seguito al mancato
conseguimento dell’obiettivo prefissato.
Una direttiva dell’Unione Europea afferma che l’agente commerciale ha
diritto a un’indennità o al risarcimento del danno in seguito della
cessazione del contratto, tuttavia questa normativa non menziona il
periodo di prova. Secondo la Corte, interpellata in merito
all’applicazione della regolamentazione, il periodo di prova non viene
citato ma neanche vietato, chiarendo anche come la disciplina
dell’indennità e del risarcimento del danno sia volta non a sanzionare la
risoluzione del contratto ma:
“ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di
cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla
cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese
sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.”
Di conseguenza, all’agente non possono essere negati l’indennità o il
risarcimento anche se la cessazione del contratto di agenzia commerciale
ha avuto luogo durante il periodo di prova, fermo restando che per
ottenere entrambe le spettanze si verifichino determinate condizioni.
Articoli dell'Avvocato Dario De Landro