MASSIME in tema di Agenzia

Cass. Civ. Sez. lavoro Sent., 24-07-2007, n. 16347

AGENZIA (CONTRATTO DI) – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – INDENNITÀ – IN GENERE – Indennità di cessazione del rapporto – Criteri di determinazione

In relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18/12/’86, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti – come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia Cee, 23/3/’06, in causa C-465/04 – non impone un calcolo analitic0, bensì consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l’art. 1751 cod. civ. deve interpretarsi nel senso che l’attribuzione dell’indennità è condizionata alla permanenza, per il preponente, di vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, e anche alla rispondenza ad equità dell’attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest’ultimo.        

FONTI Mass. Giur. It., 2007;CED Cassazione, 2007

                  

Cass. Civ. Sez. lavoro Sent., 05/09/2007, n. 18586

AGENZIA  (CONTRATTO DI)  PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Esibizione di documenti

L’art. 1749 cod. civ., nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. n.303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell’agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell’istanza dell’agente mirante, indipendentemente dall’espletamento di consulenza tecnica, all’acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l’allegazione relativa all’aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall’inadempimento dell’obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente.                                     

FONTI Mass. Giur. It., 2007;CED Cassazione, 2007; Impresa, 2007, 10, 1416 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 1749 CPC Art. 210 DLT 10/09/1991, n. 303, art. 2
Conformi : Cass. civ. Sez. I, 17/1/’06, n. 789 V. anche: Cass. civ. Sez. lavoro, 22/11/’03, n. 17762

   

TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI G.L. D.ssa SCELZA                                                                         Sent. n° 18652 del 20.6.2006   All’agente spetta il danno in seguito al comportamento non collaborativo della preponente

All’agente è dovuto il risarcimento del danno perchè: a) il rapporto si è risolto per esclusiva colpa della società preponente; b) per il fatto che la società preponente non inviava gli estratti conto e le fatture clienti. c) per aver consegnato all’agente un campionario scadente con prodotti spesso afflitti da vizi e difetti. d) perché affidava lo stesso campionario ad altro agente nella zona di competenza dell’agente. II danno è stato quantificato in via equitativa. Non è stato concesso il danno biologico non perché non dovuto ma, secondo il giudice, non provato sufficientemente il nesso di causalità tra patologia e comportamento della preponente.

                          

Cass. civ., Sez. lavoro, 29/12/1990, n. 12223

I.R.R. INDENNITA’ RISOLUZIONE CONTRATTO

AGENZIA (CONTRATTO DI)

E’ dovuta (PRO MANIBUS ALL’AGENTE) l’indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta – in tutto od in parte – dal preponente, ove il medesimo non abbia provveduto a versare all’Enasarco, per l’accreditamento sul conto dell’agente, tenendo conto che è onere del proponente – il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall’Enasarco – provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo.

FONTE Mass. Giur. It., 1990

 

 Trib. Bari Sez. II, 04/07/2012

AGENZIA (CONTRATTO DI)

In seno al contratto di agenzia, ai fini dell’accoglimento della domanda di pagamento delle provvigioni maturate in favore dell’agente, è necessario che siano indicati in maniera idonea e sufficiente a consentirne l’identificazione, i contratti che l’agente assume siano stati conclusi per il suo tramite, non potendosi considerare assolto l’onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti. Ai sensi dell’art. 1749 c.c., infatti, il diritto dell’agente alla provvigione per la conclusione degli affari che non abbiano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente, presuppone l’effettiva conclusione del contratto. Ne deriva che non sussiste il diritto alla provvigione nel caso in cui la proposta dell’agente non sia stata seguita dall’accettazione del preponente il quale, nell’esercizio della libertà di impresa, non è vincolato dall’attività dall’agente e può legittimamente rifiutare le proposte salvo che tale rifiuto sia pregiudiziale e sistematico.

FONTI Dir. e Pratica Lav., 2013, 11, 737

                                  

Corte di Giustizia UE

L’agente ha diritto all’indennità di clientela se l’inadempimento è avvenuto dopo il recesso
Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente – Diritto dell’agente ad un’indennità

L’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.

Sent. 465 c- 04 del 23/3/’06

L’avvocato Dario De Landro, Cassazionista, esercita la sua quasi quarantennale attività professionale esclusivamente nel campo civile trattando un po’ tutte le materie con esclusione del diritto familiare e amministrativo.
Nell’ambito del diritto del lavoro in particolare si interessa poi di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale sia per gli agenti di commercio che per le aziende preponenti nel particolarissimo settore di nicchia di specie essendo tra l’altro fiduciario della Fnaarc Federazione Nazionale agenti e rappresentanti di commercio, che è il sindacato più rappresentativo in Italia.
E’ socio fondatore e Consigliere della A.GI.SA. Associazione Giustizia e Sanità con sede a Roma.
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