L’A.E.C. agenti commercio settore industriale del 30/7/2014. Differenze col previgente del 20/3/2002.
Nuovo Accordo Economico Collettivo nel settore industria: affinché gli agenti siano consapevoli della contrattualistica collettiva che li riguarda
Esaminiamo questo accordo intervenuto dopo oltre dodici anni dal precedente a conferma del travaglio e delle difficoltà che vi sono state con la controparte stipulatrice.
Quello del settore commercio, come sapete, fu sottoscritto già nel 2009.
Sappiamo bene che gli A.E.C. sono frutto di mediazioni a volte, come qui, difficili per contemperare e trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni delle parti stesse.
Dobbiamo dire che le associazioni stipulanti di parte agenziale hanno fatto un buon lavoro.
Rispetto ad altre stesure si nota un impegno notevole da parte di tutte le componenti sindacali, ma un buon risultato il ceto degli agenti ha ottenuto grazie all’opera di chi ha lavorato per loro e quindi, per quel che ci riguarda, della F.N.A.A.R.C.
L’oggetto della chiacchierata che andiamo a fare sarà quello di verificare le differenze rispetto all’accordo previgente del 20/3/2012 così sarà pure più agevole il raffronto per apprezzare le modifiche in melius.
Esaminiamole anzitutto, cominciando con l’articolo riguardante le variazioni di zona, territorio e prodotti, che è l’art. 2.
Vi sono qui importanti novità.
E’ diminuita l’aliquota che fa divenire di rilevante entità, le modifiche al mandato, che passa dal 20% al 15 %, con vantaggio per l’agente, il quale vede limitata a questa minore aliquota le modifiche in peius definite, come detto, rilevanti.
Le variazioni restano quindi così previste:
Restano considerate di lieve entità le variazioni che incidono fino al 5%
Di media entità se incidono sino al 15% del valore del rapporto.
Di forte entità se incidono sul valore oltre al 15%
Le variazioni di lieve entità, come prima, possono essere imposte previa semplice comunicazione scritta all’agente senza diritto neppure al preavviso.
Quelle di media entità, sempre come prima, previa comunicazione scritta da darsi all’agente almeno due mesi prima, ovvero quattro mesi nel caso di agenti monomandatari.
E ancora come nell’A.E.C. precedente nel caso di variazioni di rilevante entità, il preavviso deve esser pari almeno a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Solo che qui il discrimine tra media e rilevante entità delle modifiche scende dal 20 al 15%.
E sempre come prima l’agente, entro 30 giorni, può comunicare alla mandante di non voler accettare le variazioni di rilevante entità.
Una ulteriore novità consiste che ora lo può fare anche per le variazioni di media entità (5/15%).
In tal caso, la comunicazione dell’agente costituisce preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza come se provenisse dalla casa mandante, con riguardo a tutti i diritti indennitari dell’agente, che restano salvaguardati.
Inoltre, il nuovo A.E.C. porta da 12 a 18 mesi per i plurimandatari e da 12 a 24 mesi per i monomandatari, il periodo precedente l’ultima variazione, in cui la singola modifica apportata dal mandante, o le varie modifiche, anche se realizzate mediante più modifiche ciascuna di lieve entità, si sommano ai fini del superamento del 5% di variazione, considerandosi unitariamente, come detto, sia ai fini del diritto di preavviso che alla possibilità di cessare il rapporto con gli stessi diritti indennitari come se il rapporto fosse cessato ad iniziativa della preponente.
Pertanto il nuovo art. 2 rappresenta un sensibile miglioramento rispetto all’analogo dell’accordo precedente.
E giungiamo all’ARTICOLO 3: – DOCUMENTI – CAMPIONARIO
L’articolo 3 dell’accordo economico collettivo precedente recita :
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi e la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l’esplicito riferimento alle norme dell’accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.
Nell’accordo del 2014 è stato aggiunto, in calce all’art. 3, la frase :
Non è previsto l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
Si è trattato, quindi, di un rafforzamento di un concetto già espresso precedentemente, che però era opportuno per le diatribe che vi erano state e che ora la nuova formulazione intende eliminare.
E così passiamo all’ARTICOLO 4- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Nell’A.E.C. del 2002 si legge:
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso (di cui all’art 9).
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Nell ‘accordo del 2014 è stata aggiunta in coda la frase:
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Questa è una modifica importante perché precedentemente si era ritenuto che la prova potesse riguardare anche i vecchi rapporti, invece qui la prova viene prevista come possibile solo avuto riguardo alla persona fisica o giuridica dell’agente per cui, se già la mandante ha avuto affidamento verso questa, non v’è motivo di effettuare nei suoi confronti nuove prove, perciò inammissibili.
E’ quindi un’altra norma a salvaguardia dell’agente, della sua professionalità e del suo diritto al preavviso.
E quindi esaminiamo l’ARTICOLO 6 – PROVVIGIONI
Il nuovo accordo disciplina, sempre ovviamente, il momento in cui sorge il diritto alla provvigione.
In sintesi:
- I) l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento;
- II) l’agente ha diritto alla provvigione per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente;
III) l’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato affidatogli;
- IV) qualora la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verrà riconosciuta all’agente, che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diversi accordi fra le parti per un’equa ripartizione della provvigione stessa;
- V) in caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data;
- VI) l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto.
E’ nell’ultimo caso che il nuovo accordo economico collettivo aumenta, rispetto al precedente, il periodo successivo alla fine del rapporto da prendere in considerazione per il diritto all’agente disdettato alla provvigione sugli affari conclusi dopo la fine, appunto, del rapporto. E lo porta da 4 a 6 mesi.
Così infatti recita il comma 12:
Qualora nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative iniziate dall’agente vadano a buon fine, quest’ultimo ha diritto alle relative provvigioni. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine non verrà più considerata conseguenza dell’attività da svolta dall’agente e non sarà quindi a lui dovuta alcuna provvigione.
E veniamo agli articoli di sempre maggior interesse e cioè gli
ARTICOLI 10 E 11 – INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Le modifiche più importanti riguardano la quantificazione e determinazione dell’indennità meritocratica nonché la nomenclatura stessa dell’indennità in questione.
Precedentemente l’aggettivazione meritocratica era stata ammessa solo dalla controparte preponente delle aziende commerciali.
Quella delle aziende industriali non aveva mai voluto così nomenclarla volendo rimanere ancorata ad una dizione generica di indennità o componente della indennità di fine rapporto.
La introduzione della parola meritocratica ha, quindi, la sua importanza e valenza.
A questo punto è opportuno ricordare ancora una volta il sistema binario delle indennità di fine rapporto.
Uno è quello codicistico, scandito nell’art. 1751 c.c. la cui formulazione dal 1990 in poi ha inteso dare applicazione alla Direttiva Comunitaria del 1986 e che prevede, quando vi siano i requisiti meritocratici (attività performante dell’agente, vantaggio per la preponente ed equità), una assolutamente unica indennità da quantificazione in un range da zero alla media provvigionale annua dell’ultimo quinquennio o del minor periodo comunque lavorato.
L’altro, secondo la contrattualistica collettiva, che prevede il F.I.R.R. o la I.R.R., la indennità suppletiva di clientela nonché, quando presenti, i requisiti meritocratici (gli stessi fissati dall’art. 1751 c.c., attività performante dell’agente e vantaggio per la preponente) la ulteriore indennità prima qualificata come componente della indennità di fine rapporto e ora, col nuovo accordo 30/7/2014, finalmente, anche definita, meritocratica.
E’ ovvio che nei casi in cui l’indennità codicistica è migliore nel caso concreto alla somma di indennità risoluzione rapporto, suppletiva clientela e meritocratica secondo l’accordo economico collettivo, si dovrà applicare a mente dell’orientamento della Corte di Giustizia europea del 2006, l’indennità codicistica.
Non c’è dubbio però che la migliore (rispetto alla precedente) indennità meritocratica secondo l’A.E.C. 30/7/2014 rappresenta un indiscutibile ulteriore atout per così dire alle giuste pretese dell’agente.
Gli elementi che danno diritto all’indennità meritocratica, secondo il nuovo accordo economico collettivo, vengono indicati all’articolo 10, capo III) che precisa che l’indennità sia dovuta qualora, alla cessazione del contratto, l’agente o rappresentante abbia più precisamente apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari e procurato al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
Il diritto di percepire l’indennità meritocratica viene perduto dall’agente qualora il contratto si sciolga per un fatto a lui imputabile.
Viene precisato che non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni:
- i) dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente;
- ii) dovute ad invalidità permanente e totale;
iii) dovute ad infermità o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- iv) successive al conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO
- v) successive al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ENASARCO;
- vi) successive al conseguimento della pensione di vecchiaia INPS;
vii) successive al conseguimento della pensione anticipata INPS
Un po’ come prima, con la opportuna specificazione di entrambe le pensioni I.N.P.S. e ENASARCO.
MODALITA DI CALCOLO
Il calcolo per la quantificazione dell’indennità meritocratica passa attraverso alcune fasi:
La prima è la determinazione dell’incremento della clientela
E’ necessario innanzitutto individuare l’incremento di clientela che si è avuto durante lo svolgimento del mandato.
Detto valore si calcola tra la differenza degli imponibili complessivi [cioè ogni tipo di emolumento (vedasi art. 11, comma 1)] del periodo finale del rapporto rispetto a quello iniziale.
I periodi (finali e iniziali) da prendere in considerazione per operare il raffronto sono diversi secondo la durata prevista dalla tabella che ora dico:
primi 5 anni di rapporto – si prendono in considerazione le ultime 4 liquidazioni trimestrali rispetto alle prime 4 liquidazioni trimestrali;
dal 6° al 10° anno – si prendono in considerazione le ultime 8 liquidazioni trimestrali rispetto alle prime 8 liquidazioni trimestrali;
rapporti in corso da oltre 10 anni – si prendono in considerazione le ultime 12 liquidazioni trimestrali rispetto alle prime 12 liquidazioni trimestrali-
II valore iniziale deve essere rivalutato applicando secondo i dati ISTAT di rivalutazione per i crediti di lavoro.
Il raffronto tra i due periodi deve essere fatto su dati omogenei e, pertanto, quindi, se ci sono state variazioni in melius o in peius nel corso del rapporto (per territorio, clientela, prodotti, ecc.) ne va tenuto conto.
In base alla durata del rapporto va poi individuato un periodo c.d. di “prognosi” previsto secondo la ulteriore tabella, che anche se noiosa vi accenno, ma che poi ovviamente è da andarsi a vedere di volta in volta:
In pratica è un coefficiente da applicare, come vedremo in un esempio che Vi farò.
TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI
(anni di proiezione)
Agente monomandatario con durata del mandato fino a 5 anni 2,25
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni 2, 75
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni 3,25
Agente plurimandatario con durata fino a 5 anni 2,00
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni 2,50
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni 3,00
Va poi determinato un ulteriore coefficiente e cioè il c.d. “tasso di migrazione” che si individua secondo la seguente tabella
TIPOLOGIA TASSO DI MIGRAZIONE
Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 15%
Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o inferiore a 10 anni 20%
Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni 35%
Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 17%
Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o inferiore a 10 anni 22%
Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni 37%
Si sottrae, per il primo anno di “prognosi” il tasso di migrazione che si è dato dal valore dell’incremento degli imponibili provvigionali dell’agente.
Per gli anni successivi di prognosi lo stesso tasso di migrazione va sottratto dal valore determinato per l’anno di prognosi precedente e si sommano i risultati così ottenuti.
Vi è poi da calcolare una diminuzione forfettaria.
L’importo ottenuto si diminuisce quindi di una percentuale variabile pari:
al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni;
al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e uguale o inferiore a 10 anni
al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni
Il tutto poi va confrontato con il massimo dell’indennità prevista dall’articolo 1751 c.c.
L’indennità meritocratica secondo l’A.E.C. come risultante dai complessi conteggi detti viene confrontata con quella massima dell’articolo 1751 del cod. civ.(media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata dal rapporto, oppure nel minor periodo lavorato).
Qualora l’importo calcolato ecceda il tetto massimo del 1751 c.c. , l’indennità non potrà esser superiore a quest’ultimo.
V’è da applicare comunque la detrazione da quanto ottenuto degli importi dell’indennità di risoluzione rapporto (FIRR) e dell’indennità suppletiva di clientela.
All’indennità meritocratica come sopra calcolata va difatti sottratta l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità suppletiva di clientela.
Il calcolo della meritocratica, lo dico più volte qui, è complesso.
Un esempio di calcolo può far meglio comprendere il sistema appena descritto, ma sinceramente la complessità permane.
Si ipotizzi allora un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 7 anni.
Secondo la tabella di cui all’articolo 11, il periodo di prognosi è pari a 2,50 anni e il tasso di migrazione è del 22%.
Si ipotizzi un valore dell’incremento apportato dall’agente di € 100.000,00.
Applicazione del tasso di migrazione
Si applica il tasso di migrazione al valore dell’incremento (€ 100.000,00) per il periodo di prognosi:
1° anno € 100.000,00 – 22% – € 78.000,00 intero € 78.000,00
2° anno € 78.000,00 – 22% – € 60.840,00 intero € 60.840,00
3° anno € 60.840,00 – 22% – € 47.455,00 0,5 € 23.727,00
TOTALE € 162.567,00
Riduzione forfettaria (art. 11 comma 5)
Si abbatte l’importo di € 162.567,00 del tasso di migrazione, con la percentuale forfettaria del 15%, pari ad € 24.385,00, essendo il contratto di durata superiore a 5 anni e inferiore a 10 (art. 11 punto 5).
Si ottiene quindi la somma di € 138.182,00.
Confronto col massimo ex art. 1751 c.c.
La somma ottenuta di € 138.182,00 rispetto al massimo ex art. 1751 deve esser inferiore (cfr. art. 11, punto 6).
Ipotizzando che sia superato e che tale tetto massimo ex art. 1751 c.c. sia di € 100.000,00, l’importo di indennità meritocratica è ridotto a € 100.000,00.
Sottrazione di I.R.R. ( o F.I.R.R.) e indennità suppletiva di clientela.
Dalla indennità meritocratica ex A.E.C. 30/7/2014 vanno sottratte I.R.R. e I.S.C.
E’ prevista, poi, una disciplina transitoria per i mandati in corso al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1 gennaio dello 2014.
In questi casi si applicherà fino al 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dall’A.E.C. 2002 e a decorrere dal 1° gennaio 2016 quella del nuovo accordo.
Il tutto sempre che il rapporto termini dopo il 31 marzo 2017.
Se cessa prima di tale data i conteggi vanno eseguiti soltanto secondo quanto previsto dall’A.E.C. 2002.
Riepilogando avremo:
- a) immediata applicazione del nuovo A.E.C. per i mandati in vigore dopo il 1° gennaio 2014;
- b) applicazione della precedente contrattazione per i mandati in vigore dal 1° gennaio 2014 e cessati prima del 31 marzo 2017;
- c) applicazione sia dell’A.E.C. 2002 (fino al 31.12.2015) che dell’A.E.C. 2014 (dal 1° gennaio 2016) per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2014 e terminati dopo il 31 marzo 2017.
Il sistema di calcolo della meritocratica, avete visto, necessita il più delle volte degli specialisti o di agenti particolarmente portati ai conteggi e ai calcoli.
Anche in altri stati membri, in verità, come la Germania, hanno elaborato complessi sistemi di calcolo.
Possiamo rilevare come questo sistema di calcolo ottemperi al dettato della fonte normativa (Direttiva Comunitaria e suo recepimento nell’art. 1751 c.c.) senza incorrere in alcuni dei motivi di censura formulati circa gli accordi previgenti dalla sentenza della Corte del Lussemburgo, che è la n° 465C/04 del 03/03/2006.
Vale a dire che l’indennità è rapportata alle provvigioni (come prevede la Direttiva) e non ad una percentuale delle stesse. Una obiezione che potrebbe resistere è che il raffronto viene sempre fatto in seno all’incremento che ha avuto l’agente durante il suo rapporto e non rispetto all’incremento che l’agente ha apportato avuto riguardo alla situazione quo ante, cioè precedentemente alla sua assunzione del mandato.
Un altro rilievo è che la nostra giurisprudenza ha spesso affermato che il massimo previsto dall’art. 1751 c.c. (la media annua) è la misura base dell’indennità, da decrementare solo in casi poi da giustificare e motivare (ex multis: Cassazione 16347/2007).
Certamente questi sono argomenti ancora da considerare per le precedenti stesure.
Ma s’è detto pure della esigenza di mediare tra gli interessi contrapposti e ora questo è quello che si è evidentemente riusciti a strappare.
Ed invero è un buon passo avanti.
Per – GRAVIDANZA E PUERPERIO, l’art. 13 del A.E.C. porta a 12 mesi la sospensione momentanea del rapporto di agenzia nel caso di gravidanza e puerperio (prima fino a 8 mesi).
Ultima differenza sull’ ARTICOLO 14 – PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
Le differenze rispetto alla quantificazione previgente sono di scarso contenuto perché relative solo al caso di dimissioni dell’agente, di rapporto plurimandato e solo nel caso di un mandato che non rappresenti più del 25% degli introiti dell’agente.
Nell’ipotesi in cui dovessero concorrere le tre circostanze appena descritte l’accordo economico precedente stabiliva una riduzione dell’indennità al 70% qualora le dimissioni dell’agente non fossero state determinate da:
- a) inadempimento della preponente;
- b) pensionamento di vecchiaia (ENASARCO);
- c) grave inabilità che non consenta più all’agente lo svolgimento dell’attività.
Il nuovo A.E.C. stabilisce che la riduzione del 70% dell’ammontare dell’indennità peri il patto di non concorrenza post contrattuale non si debba applicare in tre ulteriori ipotesi ovvero:
- d) pensionamento di vecchiaia anticipata ENASARCO;
- e) pensionamento di vecchiaia INPS;
- f) pensionamento di anticipata INPS;
Complessivamente, come dicevamo, quindi, il giudizio sul nuovo A.E.C. può esser senz’altro positivo e i miglioramenti rispetto al previgente accordo sono più tangibili che nelle altre precedenti occasioni.