Crediti con privilegio: retribuzioni dei professionisti

Un importante riconoscimento per le retribuzioni dei professionisti nel delicato ambito dei privilegi: prime conseguenze nelle ammissioni al passivo fallimentare

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore l’ 1 gennaio 2018, ha introdotto una rilevante novità di grande interesse per tutti i professionisti (e per ogni prestatore d’opera intellettuale).

Il comma 474 dell’art.1 apporta la seguente integrazione al sistema dei privilegi generali: all’articolo 2751-bis, numero 2), codice civile, dopo le parole: ”le retribuzioni dei professionisti” è inserito “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto “.

Di conseguenza il predetto art. 2751bis c.c. assume la seguente nuova dicitura:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

L’attribuzione per legge del grado privilegiato è per due valori strettamente concernenti le retribuzioni dei professionisti e precisamente:

– il contributo da versarsi alle Casse di previdenza e assistenza;

– il credito di rivalsa dell’IVA.

Sino al 2017 c’era una illegittima sperequazione tra liberi professionisti addirittura era per legge riconosciuto il privilegio per i contributi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (art.11 L. 29 gennaio 1986, n. 21 “La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali”), norma assente ad esempio nella legge sulla Cassa nazionale a favore degli Avvocati (L. 576/1980).

La Suprema Corte in materia fallimentare ha più volte preferito dare maggiore pregnanza al principio della tassatività per i privilegi rispetto all’evidente violazione dei principi di pari trattamento e di eguaglianza (cfr. Cass. 3 luglio 2015 n.13771 secondo la quale ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento i crediti del professionista per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza  – al pari di quelli per rivalsa I.V.A. – hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che essi non costituiscono semplici accessori di quest’ultimo, ma conservano una loro distinta individualità. Il contributo integrativo di cui all’art. 11 della L. 576/1980 non costituisce retribuzione, di talché non è allo stesso applicabile il disposto di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c.).

Finalmente è stato raggiunto il tanto atteso riconoscimento che equipara tutti i professionisti e tutele le loro retribuzioni anche nei casi in cui svolgono funzione quali Organi di procedure concorsuali e nelle fasi di ammissione al passivo per i crediti professionali da azionare nelle dette procedure.

Di grandissimo rilievo è soprattutto l’attribuzione del privilegio generale professionale al credito per rivalsa Iva del professionista, stante i discutibili indirizzi giurisprudenziali in cui si escludeva la natura prededucibile a volte consentendo soltanto il privilegio speciale di cui all’art. 2758, co. 2 c.c., con tutte le conseguenza in ordine alla mancanza dei beni gravati. Interpretazioni sul piano economico comportava notevolissimi pregiudizi ai professionisti che si vedevano ridotti i pagamenti perché le detrazioni dell’IVA sull’imponibile ammesso, con l’indicibile conseguenza   di arrecare un ingiustificato arricchimento alla massa fallimentare.

Ora il curatore fallimentare è tenuto a pagare il credito per prestazioni con il contestuale pagamento anche dell’Iva (e ciò indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, visto che la riforma ha sancito il privilegio generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale).

Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965
Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
Presidente dei Collegio dei probiviri della Camera degli Avvocati Civili di Napoli (già segretario e tesoriere).

Visualizza il profilo

Lascia un commento