Sostegno alle imprese: innovazione tecnologica

Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico

 

È stato pubblicato sul BURC n. 36 del 21/05/2018 l’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3 Campania – PO FESR 2014-2020 Asse 1 OS 1.1 Azione 1.1.2 e Azione 1.1.4.

La FASE 1 riguarda gli Studi di fattibilità – Concorso per MPMI per esplorare la fattibilità e il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa stessa. Dotazione 5 milioni di euro.

La FASE 2 riguarda i Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale. Dotazione 30 milioni di euro.

Inoltre, in attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Campania e Clean Sky 2, l’intervento Fase 2 prevede una dotazione aggiuntiva di 10 milioni di euro da utilizzare con priorità per i progetti riguardanti le traiettorie previste dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Campania (RIS3 Campania) in ambito “Aerospazio” e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2.

Obiettivi

Si intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica:

  • Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa stessa;
  • Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi, di sviluppo precompetitivo trasferimento tecnologico da parte delle MPMI campane.

Per «studio di fattibilità» si intende “la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo”.

Gli studi di fattibilità dovranno riguardare una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad uno o più domini tecnologici-produttivi, così come individuate dal documento RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016 e in particolare le seguenti attività: Proprietà intellettuale; Ricerca partner; Progettazione tecnica; Valutazione del rischio; Analisi di fattibilità tecnica ed economico/finanziaria; Business planning;  Verifica su applicazioni pilota e proof of concept.

Nell’ambito della Fase 2, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le attività di:

1. ricerca industriale;

2. sviluppo sperimentale.

 

Per «sviluppo sperimentale» si intende: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Per «ricerca industriale» si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Le attività di sviluppo sperimentale devono generare almeno il 60% dei costi complessivi previsti nell’ambito del progetto di trasferimento tecnologico.

L’intervento è finalizzato altresì a perseguire gli obiettivi della RIS3 Campania che ha individuato le Aree di specializzazione intelligente nelle filiere tecnologiche regionali (Aerospazio; Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell’uomo e Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie), anche in riferimento all’evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda) e ai mercati emergenti individuati (Blue Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative) e a stimolare la partecipazione qualificata delle imprese campane alla presentazione di progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione.

Nell’ottica di favorire le sinergie tra i fondi strutturali e i fondi del programma Horizon 2020 in materia di ricerca, innovazione e competitività, l’Avviso intende valorizzare i progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” sullo SME Instrument.

Destinatari

Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che siano costituite alla data di presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola, per la Fase 1, e in forma singola o associata, per la Fase 2.
Relativamente alla Fase 2, in caso di presentazione in forma associata, è necessario che già in sede di presentazione della domanda di agevolazione l’impresa presenti la domanda congiuntamente ad una o più MPMI e/o ad uno o più organismi di ricerca (OdR), a condizione che nessuna delle imprese partecipanti sostenga più del 70% dei costi del programma e/o che gli OdR sostengano costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30%.
In tal caso, la collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR deve essere formalizzata con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea.

La presentazione delle domande dovrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo avvisotrasferimentotecnologico@pec.regione.campania.it a partire dalle 12 del 45° giorno dalla pubblicazione dell’avviso nel BURC (14/08/2018). L’Avviso prevede una procedura di selezione a “sportello valutativo”, per entrambe le Fasi, e la concessione di agevolazioni in conto capitale.

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Sostegno alle imprese sociali: agevolazioni e programmi di investimento

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

 

La misura Imprese dell’economia sociale è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Destinatari

Si rivolge alle:

. Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 – provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 – iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)

. Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

. Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Che alla data di presentazione della domanda:

. sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

. sono in regime di contabilità ordinaria;

. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

. hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

. sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;

. hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e dispongono di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei Regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

 

Programmi di investimento

Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

I programmi devono perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017, ossia:

1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

4. conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

I programmi ammissibili, altresì devono essere:

. compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

. ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della disciplina sociale vigente;

. funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa nell’ambito dei settori d’appartenenza.

Le spese sostenute nell’ambito dei programmi d’investimento per essere ammissibili devono essere necessarie alle finalità del programma di investimento proposto, sostenute dall’impresa beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

. suolo aziendale e sue sistemazioni;

. fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi;

. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

. spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

. spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

 

Agevolazioni

Consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Istanza

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico attraverso la compilazione dell’allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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PROCEDURA ESECUTIVA E DIRITTO ALL’ABITAZIONE

Secondo la Corte di Giustizia Europea va bloccato il pignoramento eseguito sulla prima casa del consumatore, se il contratto di mutuo contiene clausole vietate dalla Direttiva UE/93/2013

 

Il Giudice nazionale può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all’asta la casa se nel contratto di mutuo sono presenti delle clausole “abusive”, ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente. Essendo secondo la Corte di Giustizia Europea il diritto all’abitazione un diritto intangibile ed è tutelato anche dalla Unione Europea.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 10 settembre 2014 III Sezione Causa C-34/13.
Infatti la Corte Europea ricorda che va rispettata la direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Così se la banca o la finanziaria ha fatto firmare clausole abusive, l’ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva vendita all’asta) vanno bloccate.

Il diritto all’abitazione in sostanza prevale nel caso di applicazione di clausole vietate dall’UE.
Inoltre al fine di preservare i diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva 93/13, gli Stati membri sono tenuti, in particolare, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, ad adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come abusive. Ciò è del resto confermato dal “ventiquattresimo considerando” di tale direttiva che precisa che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi devono disporre di mezzi adeguati ed efficaci rispetto a tale obiettivo.

In particolare, in base alla giurisprudenza costante della Corte europea relativa al principio di leale cooperazione, ora sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, pur conservando la scelta delle sanzioni applicabili alle violazioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono vegliare a che esse abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Per quanto riguarda il carattere proporzionale della sanzione, occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che il bene oggetto del procedimento di esecuzione stragiudiziale sulla garanzia di cui al procedimento principale è il bene immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.
Infatti, la perdita dell’abitazione familiare non è solamente idonea a violare gravemente il diritto dei consumatori, ma pone i familiari del consumatore interessato in una situazione particolarmente delicata.

A tale proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato, da un lato, che la perdita dell’abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio e, dall’altro, che qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura (v. sentenze Corte EDU, McCann c. Regno Unito, n. 19009/04, § 50, CEDU 2998, e Rousk c. Svezia, n. 27183/04, § 137).
Nel diritto dell’Unione, il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell’attuazione della direttiva 93/13.

Per quanto riguarda in particolare le conseguenze che comporta l’espulsione del consumatore e della famiglia dall’abitazione che costituisce la loro residenza principale, la Corte ha già sottolineato l’importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13.
Nella fattispecie, la possibilità per il giudice nazionale competente di adottare un qualsiasi provvedimento provvisorio, sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per far cessare l’applicazione di clausole abusive, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

Dalle considerazioni svolte risulta che le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il recupero di un credito fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di un diritto reale di garanzia costituito sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

Infatti, il quadro normativo dell’unione su cui si è mossa la Corte di Giustizia è stato così succintamente rappresentato prevede all’articolo 7 della Carta così recita: «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
L’articolo 38 della Carta prevede che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

L’articolo 47 della Carta prevede quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».

Il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 sono formulati come segue:
«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…); che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2, comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;
considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori; (…)
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

L’articolo 1 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

L’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva così stabilisce:
«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva dispone che «[g]li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali (…)».

L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Ci si domanda a questo punto quali siano le clausole abusive previste dalla direttiva 93/13.
Ne fornisce la definizione il suo art. 3 dove sono indicate come clausole contrattuali, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova. E’ la stessa Direttiva 93/13 che nell’allegato alla stessa contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive a cui poter far riferimento per poter fermare e bloccare il pignoramento della prima casa ad opera delle procedure esecutive di banche e finanziarie per mutui concessi con clausole considerate nulle dalle previsione della Direttiva 93/13.

 

 

 

Avvocato presso il Consiglio dell’Ordine di Napoli. Diritto civile, in particolare nel contenzioso, procedure esecutive immobiliari, diritto comunitario, arbitrato e mediazione nazionale ed internazionale, diritto di famiglia, risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità medica.

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